Si avvicinano le festività natalizie e con queste i regalini ai/alle nostri/nostre clienti, nonché gli omaggi.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza sulle regole di deducibilità del costo e detraibilità dell’iva.
REGOLE PER ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA:
Per quanto riguarda le cessioni di omaggi da parte di esercenti attività d’impresa possiamo avere due casistiche.
- Cessione di beni prodotti dall’azienda;
- Cessione di beni non prodotti dall’azienda ma acquistati.
Nel caso n. 1, ovvero il caso di cessione di beni prodotti dall’azienda, la loro cessione è rilevante ai fini iva. In questo caso si può decidere se addebitare o meno l’iva ai/alle propri/e clienti.
L’impresa può alternativamente:
- Emettere una fattura ordinaria e inviarla allo sdi, con una specifica dicitura relativa agli omaggi;
- Non emettere fattura ma annotare la cessione in un registro degli omaggi;
- Emissione di un’autofattura da inviare allo sdi.
In questo caso il bene oggetto di omaggio andrà comunque accompagnato da un documento di trasporto (ddt).
Sempre per il caso n. 1 il loro correlato acquisto non sarà annoverato tra le spese di rappresentanza, e ci si potrà dedurre l’iva senza limitazioni al momento dell’acquisto dei beni per la loro produzione.
Saranno escluse da iva, le cessioni gratuite di beni per i quali all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione iva.
Nel caso n. 2 invece, ovvero il caso in cui la cessione di omaggi riguarda beni non prodotti dall’azienda, la loro cessione non è rilevante ai fini iva.
Il loro acquisto sarà una spesa di rappresentanza, con indetraibilità iva a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ai fini delle imposte indirette, saranno interamente deducibili se di valore unitario non superiore a 50,00 €, se superiore invece saranno deducibili nei limiti di alcuni valori percentuali rispetto ai ricavi della gestione caratteristica.
Anche In questo caso è preferibile che il bene oggetto di omaggio venga accompagnato da un documento di trasporto (ddt).
REGOLE PER LAVORATORI/LAVORATRICI AUTONOMI/E (esercenti arti o professioni):
In questo caso gli omaggi di beni effettuati dai/dalle lavoratori/lavoratrici autonomi/e, saranno fuori dal campo di applicazione dell’iva perché manca il presupposto oggettivo, e pertanto non vi sarà l’obbligo di emissione fattura.
Gli/le artisti/e e professionisti/e potranno detrarsi l’iva per i beni ceduti gratuitamente se di costo unitario pari o inferiore a € 50,00, mentre ai fini delle imposte indirette saranno annoverati tra le spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’ 1 % a prescindere dal valore unitario.
In conclusione, durante le festività natalizie è importante conoscere le regole di deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA per i regali e gli omaggi ai/alle clienti per potersi meglio orientare anche sul loro costo unitario.
Francesca Meloni