Quando si tratta di costituire una società, la scelta tra una S.R.L e una S.R.L.S può determinare il futuro della tua attività imprenditoriale.
Di seguito ti esporrò le principali differenze:
- i costi inziali di costituzione e sottoscrizione del capitale sociale;
- l’atto costitutivo e lo statuto;
- la tipologia di amministrazione;
- la tipologia di soci.
COSTI INIZIALI DI COSTITUZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Per quanto riguarda il budget inziale, la S.r.l.s prevede degli esborsi inferiori in quanto:
- la legge sancisce che non vi siano costi notarili, ovvero, il notaio non percepirà nessun onorario da porta vostra per la costituzione della società, ma si dovranno versare soltanto i diritti annuali alla camera di commercio e l’imposta di registro;
- Il capitale sociale minimo da conferire è di € 1,00 e quello massimo di € 9.999,99.
Possono essere apportati soltanto conferimenti in denaro.
Per quanto riguarda le S.r.l. invece:
- In più rispetto alle S.r.l.s vi è un onorario da corrispondere al notaio per la costituzione della società, che si aggira intorno agli € 1.500,00/2.000,00 e l’imposta di bollo da corrispondere alla camera di commercio al momento della costituzione;
- Il capitale sociale minimo da conferire è di € 10.000,00 con l’obbligo di versare subito il 25% in caso di più soci, oppure il 100% in caso di S.r.l. a socio unico. Non vi è un limite massimo di capitale sociale.
Nelle S.r.l. possono essere apportati sia denaro che beni e servizi.
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Nelle S.r.l.s, l’atto costitutivo dev’essere redatto in conformità ad un modello standard, idem per lo statuto, non è prevista nessuna personalizzazione delle clausole ed i/le soci/e devono sottostare a regole predefinite per la gestione della società, le clausole non possono essere derogate a piacimento.
Nelle S.r.l ordinarie invece questo può essere plasmato in base alle necessità dei/delle soci/e, ovviamente nel rispetto della normativa.
TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE
Nelle S.r.l.s, possiamo avere soltanto due tipi di amministrazione:
- l’amministratore/amministratrice unico/a oppure;
- il consiglio di amministrazione.
In entrambe i casi, il potere di rappresentanza legale spetta soltanto ad un socio, o l’amministratore unico oppure al presidente del consiglio di amministrazione.
Nelle s.r.l ordinarie invece, vi possono essere più amministratori/amministratrici con gli stessi poteri, e per queste sono previste le seguenti tipologie di amministrazione:
- amministratore/amministratrice unico/a;
- un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale, ovvero il Consiglio di amministrazione (cda);
- un organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale (una pluralità di amministratori), che a sua volta potrà agire disgiuntamente, congiuntamente, o disgiuntamente per determinate operazioni e congiuntamente per altre.
LA TIPOLOGIA DI SOCI/E
Nelle S.r.l.s i/le soci/e possono essere soltanto persone fisiche, mentre nelle S.r.l possiamo avere sia persone fisiche che giuridiche (esempio un’altra società).
In molti ci chiedono quale sia la forma preferibile e questo dipende da vari fattori:
in prima istanza occorre valutare il volume del capitale iniziale che si vuole conferire e la crescita che si prevede di ottenere nei primi anni post costituzione, in quanto, se si prevedono volumi di investimenti e crescite notevoli non ha molto senso iniziare con una S.r.l.s per poi doverla trasformare in S.r.l. nel breve periodo. Visto il ridotto capitale sociale inoltre, può essere difficile ottenere finanziamenti.
In secondo luogo, dipende dalla volontà dei soci se avere un unico rappresentante legale o più amministratori con gli stessi poteri.
Prendere in considerazione le differenze chiave tra una S.R.L e una S.R.L.S ti aiuterà a fare la scelta giusta per la tua azienda, offrendo una solida base per il successo e la crescita a lungo termine.
A presto.
Francesca Meloni