Maternità e congedi parentali

Congedo Maternità:

E’ il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto.

Hanno diritto a tale congedo e alla relativa indennità di maternità tutte le lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze dei privati datori/datrici di lavoro con rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo:

  • apprendiste;
  • operaie;
  • impiegate;
  • dirigenti.

Casistica specifica è prevista per le lavoratrici a tempo determinato alle quali termina il rapporto di lavoro  prima della data di inizio del congedo di maternità. Per loro l’indennità è prevista se il contratto di lavoro subordinato termina entro 60 giorni dall’inizio del congedo obbligatorio  e la relativa indennità è erogata direttamente dall’INPS.

Il periodo di 5 mesi è “normalmente” fissato in due mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi dopo. Nello specifico :

  • tre mesi dalla data presunta del parto e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
  • tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
  • l’intero periodo di interdizione prorogata disposto dell’Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).

La lavoratrice può scegliere di avvalersi del congedo Maternità Flessibile purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza.

La lavoratrice, salvi i pareri positivi dei medici può scegliere se:

  • astenersi dal lavoro 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo;
  • astenersi 5 mesi a partire dalla data del parto.

Il congedo di maternità, oltre ad essere un obbligo del/della datore/datrice di lavoro, è anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neanche davanti ad una comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre.

Parliamo in questo caso di congedo di paternità alternativa riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre. Il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • abbandono del/della figlio/a da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del/della figlio/a al padre (articolo 337-quater del codice civile), il quale comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria.

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità. Qualora l’interruzione si verifichi prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, la lavoratrice, per gli eventuali periodi di assenza dal lavoro determinati da incapacità lavorativa conseguente alla interruzione stessa, ha titolo al trattamento economico di malattia.

Quanto spetta

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata solitamente  sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro che recupera poi l’importo dai contributi mensili a suo carico versati all’INPS.

In base al CCNL applicato in azienda, il/la datore/datrice è tenuto a corrispondere un’ulteriore indennità a suo carico per raggiungere il 100% della retribuzione spettante alla lavoratrice.

È invece, pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del/della datore/datrice di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine (circolare INPS 10 dicembre 2021, n.182);
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Quando fare domanda:

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità è necessario far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso e entro 30 giorni dal parto,  comunicare la data di nascita del/della figlio/a e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

I congedi nel 2024.

Di seguito le tipologie di congedi previsti:

Congedo di paternità obbligatorio: spetta al padre lavoratore

  • durata di 10 giorni;
  • in caso di richiesta l’azienda è obbligata a farglielo fruire;
  • si può chiedere da 2 mesi prima del parto e fino a 5 mesi dopo;
  • costo a carico INPS.

Congedo parentale

  • spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del/della bambino/a;
  • per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi;
  • I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Nell’ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del/della figlio/a.

Quanto spetta:

  • un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per due mesi complessivi, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, a condizione che il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:

    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore,
    • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
    • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Martina Lecis