Le prestazioni di lavoro effettuate dai familiari e quelle tra marito e moglie (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) in modo occasionale, sono riconducili alla fattispecie delle Collaborazioni Familiari.
Se i collaboratori lavorano meno di 10 giorni l’anno, non hanno nessun obbligo di iscrizione né verso l’ INAIL né verso l’INPS. Se lavorano più di 10 giorni l’anno e fino a 90 giornate o 720 ore hanno l’obbligo di iscrizione all’INAIL.
La prestazione inoltre dev’essere necessariamente gratuita.
Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro dei conviventi, L’INPS, con la circolare del 31.03.2017 n. 66 conferma di non contemplarli come collaboratori familiari in quanto non sono parenti o affini rispetto al titolare dell’impresa.
L’ispettorato del lavoro concorda con questa posizione, anche se non esclude in futuro di annoverarli tra le collaborazioni familiari nei casi in cui la convivenza di fatto sia caratterizzata da un certo grado di stabilità.
Dott.ssa Martina Lecis