L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Chiarimenti pubblicati dall’INL
In data 4 ottobre 2024, l’INL ha pubblicato le prime FAQ sulla tematica in oggetto.
- l’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stanno operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere richiedono la patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale;
- per essere esentati dalla richiesta della patente a crediti è sufficiente essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III a prescindere dalla categoria di appartenenza;
- se un’azienda ha diverse unità produttive e quindi, eventualmente, sono individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ricordato che l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti ha una validità sino al 31 ottobre 2024 e che i soggetti interessati, per poter accedere ai cantieri temporanei e mobili dal 1° novembre 2024, dovranno formalizzare l’istanza di richiesta della patente tramite il Servizio online.
Coloro i quali non provvedono a formalizzare l’istanza sul Portale entro il 31 ottobre 2024 non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.
FAQ in materia di patente a crediti
Tra i chiarimenti ricordiamo che:
- il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in subappalto. La violazione dell’obbligo comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91;
- le operazioni di carico e scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura”: imprese e lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti;
- le società consortili aventi autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
Il modulo per la richiesta di rettifica dell’istanza online
Il modulo, che deve essere inviato dalla PEC aziendale a rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it. va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica come segue:
- Sezione A) – Informazioni generali: il “Codice fiscale soggetto richiedente” (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l’accesso alla piattaforma online relative all’istanza di cui si chiede rettifica. Il “Codice istanza” si trova nella pagina di riepilogo dell’istanza e sulla ricevuta.
- Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l’eliminazione dell’istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell’impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.
- Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell’impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell’istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi: Ragione sociale”, “PEC”, “Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante”.
- Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto.