La detrazione IVA per le fatture ricevute a fine anno (2024-2025)

Ti ricordiamo le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La tipologia di fatture

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Pertanto per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata

Gestione corretta della fatturazione

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

La norma prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma è stabilita un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Esempio pratico

Ipotizziamo che un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2024. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2024, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio (SDI), procede all’invio in data 2 gennaio 2025. La fattura viene consegnata dallo SDI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2024), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2025, ad avvenuta registrazione.

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2024, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2025, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2025 riferimento 2024, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2025, nella quale viene effettuata la registrazione.

Di seguito una sintesi sulla gestione delle fatture:

FATTURA EMESSA A FINE 2024DETRAZIONE IVA
Ricevuta e registrata a dicembre 2024Detrazione in dicembre 2024
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (entro aprile 2025)Detrazione in Dichiarazione IVA del 2024 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (dopo aprile 2025)Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2025Detrazione ammessa a gennaio 2025