Il trattamento fiscale degli automezzi e degli autoveicoli.

Quanto mi “scarico” per un automezzo? E per un autovettura(o autoveicolo)?

Per rispondere a questa domanda facciamo riferimento all’art 164 del TUIR.

Questo fa espresso riferimento al codice della strada per individuare i veicoli che sono soggetti a limitazioni di deducibilità del costo e detraibilità dell’iva e abbiamo:

  1. Autovetture (destinate al trasporto di persone, massimo 9 posti totali);
  2. Autocaravan (attrezzati per trasporto e alloggio di massimo 7 persone);
  3. Motocicli e ciclomotori (veicoli a due o tre ruote con cilindrata massima fino a 50 cc e velocità massima 45 km/h);
  4. Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto.

Questi appena citati sono soggetti a limitazioni della deducibilità del costo e della detrazione iva, ovvero, il costo si può “scaricare” per massimo il 20% del costo sostenuto nei limiti massimi pari a:

18.075,99 € à per le autovetture e autocaravan;    /     25.822,84 € à per agenti e rappresentanti

4.131,66 à per i motocicli;

2.065,83 € à per i ciclomotori;

L’iva invece si può detrarre al 40%, e il restante 60% indetraibile andrà a confluire nel plafond del costo per il calcolo degli ammortamenti.

Sono esclusi da queste limitazioni, quindi “scarichiamo” iva e costo al 100% in tutti questi casi:

  1. Mezzi di trasporto non a motore (esempio bici);
  2. Veicoli al cui scambio o produzione è diretta l’attività d’impresa (esempio concessionaria auto);
  3. Tutti i veicoli non indicati nella norma ovvero: autoveicoli strumentali per natura come per esempio autocarri, autotreni, autoveicoli ad uso speciale (esempio autocarri per trasporto merci);
  4. Tutti i veicoli che sono destinati esclusivamente all’attività (pertanto non sono utilizzati anche per uso personale);
  5. Veicoli adibiti ad uso pubblico (esempio taxi o noleggio con conducente).

Vi è un’unica eccezione per i rappresentanti e gli agenti di commercio: per questi vi è una detrazione iva del 100% e una deducibilità del costo del 80%.

Facciamo qualche esempio:

Esempio 1.

Signor Rossi, titolare dell’impresa edile BETA, acquista un’autovettura che utilizzerà sia per uso personale che per andare a trovare i suoi clienti.
Potrà dedursi il costo auto soltanto nei limiti del 20% e detrarre l’iva nei limiti del 40% in quanto:

  1. Non è ad uso esclusivo dell’attività;
  2. È tra l’elenco dei mezzi citati dall’art 164 del tuir.

Esempio 2.

Signor Bianchi, agente di commercio acquista un’auto che utilizzerà sia per scopi personali, sia per girare l’Italia per cercare nuovi clienti e andare a trovare quelli già acquisiti.

Potrà dedursi il costo auto per l’80% e l’iva per il 100%

Esempio 3

La signora Verdi, titolare dell’impresa ALFA, acquista un automezzo per il trasporto ortofrutta.

Si dedurrà il costo al 100% e detrarrà l’iva al 100%.

Esempio 4

La signora Rossi, titolare di un’azienda molto grande, per arrivare da un capannone all’altro acquista una piccola autovettura. Potrà “scaricarsi” costo e iva al 100% in quanto destinerà l’utilizzo della sua auto ad uso esclusivo della sua attività.

Nota bene: seguono le stesse regole anche i costi inerenti, ovvero carburante, pedaggi autostradali, manutenzioni e riparazioni, noleggio, leasing, assicurazioni, satellitari…etc.


Grazie per aver dedicato il vostro tempo a leggere questo articolo. Spero che le informazioni fornite siano state utili. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su argomenti interessanti e informativi. Alla prossima!

Francesca Meloni.