Per festività intendiamo quelle giornate nazionali e infrasettimanali stabilite dalla legge come tali, durante le quali il dipendente ha diritto a godere della giornata di riposo, ma percepisce ugualmente la retribuzione.
Ad oggi, sono considerati giorni festivi i seguenti:
- Capodanno: 1 Gennaio
- Epifania: 6 Gennaio
- Giorno dell’Angelo: Lunedì di Pasqua
- Anniversario della Liberazione: 25 Aprile
- Festa dei Lavoratori: 1 Maggio
- Assunzione Beata Vergine: 15 Agosto
- Ognissanti: 1 Novembre
- Immacolata Concezione: 8 Dicembre
- Santo Natale: 25 Dicembre
- Santo Stefano: 26 Dicembre
- Santo Patrono del comune sede di lavoro
- Festa della Repubblica: 2 giugno
Un breve riferimento ai permessi ex festività, che maturano, invece, ogni volta che una vecchia festività attualmente abolita, cada in un giorno lavorativo: San Giuseppe (19 marzo); Ascensione (39° giorno dopo Pasqua); Santi Pietro e Paolo (29 giugno). Queste ex festività sono state convertite in un monte di 32 ore annuali, di cui si può godere sotto forma di permessi.
Trattamento economico delle festività
La natura della retribuzione durante le festività, varia a seconda del giorno in cui cade la stessa:
- Festività infrasettimanale: Per impiegati e operai retribuiti in misura fissa mensile, la festività è inclusa nella retribuzione complessiva (vengono riconosciuti 26 giorni lavorativi di retribuzione). Per gli operai retribuiti in misura oraria invece deve essere corrisposta la retribuzione oraria specifica, moltiplicata per il numero di ore che si sarebbero dovute lavorare in quella particolare giornata.
- Festività cadente di domenica: Quando cade di domenica, e quindi in occasione di una giornata considerata già festiva e di riposo festivo, è considerata festività non goduta e viene retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, con questi criteri: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura mensile spetta un importo pari, economicamente, ad un giorno in più, quindi 1/26 in più. Per gli operai retribuiti in misura oraria, la festività va retribuita in aggiunta alla retribuzione, in misura di 1/6 dell’orario settimanale.
ASSENZE: il trattamento stabilito per le festività va corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: infortunio; malattia; congedo di maternità; congedo parentale; ferie; permessi e assenze per giustificati motivi.
Lo sapevi che…
- Pasqua non è da considerarsi festività, ma un festivo, perché è sempre di domenica; perciò non spetta la retribuzione per la festività non goduta!
- Il 4 novembre è l’unica ex festività che viene pagata in busta come festività non goduta!
- Quando le domeniche e le festività sono previste come giornate lavorative (ad es:, pubblici esercizi), o il contratto di lavoro inserisca in quelle giornate la possibilità di lavoro straordinario, spettano delle maggiorazioni di retribuzione oraria.
- Il mancato pagamento dei festivi implica per il datore di lavoro una sanzione amministrativa compresa tra 700 e 4.645 euro per ogni lavoratore.
Barbara Assorgia