Con la Legge di Bilancio 2025 sono state previste alcune modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.
E’ stato abrogato il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30 giugno 2025.
È confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro.
Ricordiamo che il credito d’imposta non sarà più concesso automaticamente, ma in base all’ordine cronologico delle richieste ricevute, fino all’esaurimento dei fondi ed è previsto un limite di spesa (per lo Stato) di 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025 o “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30 giugno 2026.
Tali fondi saranno attribuiti in base all’ordine di presentazione delle domande al GSE; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’impresa deve inviare al Ministero (MIMIT) una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato e ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24, secondo l’ordine di ricevimento delle comunicazioni.
Per essere sempre aggiornato e ricevere le nostre informative scrivici a clienti@imimpresa.it