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Congedi per il padre lavoratore

Congedi nella Legge di Bilancio 2021

Nel nostro Paese, in passato definito di origini conservatrici e familiste (“The three worlds of welfare capitalism”, Gøsta Esping Andersen, 1990), a partire dall’introduzione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore si sta assistendo ad un’inversione significativa di rotta nelle politiche di welfare: la condivisione da parte di entrambi i genitori delle responsabilità di cura familiare, tanto auspicata dalla direttiva UE 2019/1158 “Work life balance”. La Legge di bilancio 2021 amplia a 10 giorni il congedo obbligatorio per il padre e tutela il caso della morte perinatale.

Cos’è il congedo per il padre?

Con il congedo per il padre è riconosciuto al lavoratore il diritto ad un periodo di astensione dal lavoro retribuita dall’Inps, da fruire in misura esclusivamente giornaliera ma non necessariamente continuativa, entro i primi mesi successivi al parto o all’arrivo nel nucleo familiare di un minore adottato o in affidamento (che variano dai 5 mesi per i subordinati e para-subordinati ai 3 mesi per gli autonomi).

Congedo obbligatorio e facoltativo

Il congedo obbligatorio per il padre, introdotto con Legge Fornero (L. 90/2012, art. 24 co. 4) in via sperimentale e poi prorogato con Legge di Bilancio di anno in anno, conferisce un carattere vincolante all’astensione dal lavoro per la figura maschile e autonoma esistenza rispetto al diritto materno. Spetta a qualunque lavoratore padre, indipendentemente dal congedo materno: il padre fruisce del periodo utile sia contemporaneamente sia successivamente a quello della madre, o, addirittura, anche in assenza del congedo materno, purché sempre entro i suddetti 5 mesi. La Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020 art. 1, co. 363) amplia da 7 a 10 giorni il congedo per le nascite comprese tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Insieme ai giorni di astensione obbligatoria, il padre ha la possibilità di fruire di un ulteriore giorno, in sostituzione di un giorno di congedo materno obbligatorio materno, sempre entro i primi 5 mesi di vita o di ingresso del bambino in famiglia. Questo è invece un congedo paterno facoltativo, di carattere residuale rispetto a quello materno. Affinché il lavoratore dipendente possa godere di questo congedo, è indispensabile anzitutto che la madre sia lavoratrice, e, in secondo luogo, che decida di non godere del proprio congedo obbligatorio in tutto (in caso di adozione o affidamento) o in parte. La Legge di Bilancio 2021 conferma quindi la possibilità di sottrarre un giorno di congedo femminile, anticipando di un giorno il rientro al lavoro e decurtando dall’indennità materna l’importo relativo alla giornata ceduta.

L’altra novità apportata dalla stessa Legge di Bilancio 2021 (art. 1 co. 25) è relativa alle ipotesi di assenza fisica o interdizione della madre, unica fattispecie per la quale era originariamente nata la tutela paterna nel T.U. sulla maternità/paternità (D. Lgs. 151/2001 art. 28 co. 1).

Tale congedo facoltativo tradizionale ora opera, oltre che nelle fattispecie di infermità grave, affidamento esclusivo o scomparsa della madre, altresì in quella della morte perinatale del bambino, cioè tra la 28^ settimana di gravidanza e la prima settimana successiva al parto. Il lavoratore gode del periodo intero o residuo che sarebbe spettato alla madre.

Congedo parentale

Il congedo parentale (art. 36, D. Lgs. 150/2001) garantisce poi il diritto, sia alla madre che al padre, di astenersi dal lavoro fino ai 12 anni del bambino, per periodi frazionabili, in questo caso, in mesi/giorni/ore. Tale periodo è di 7 mesi ove ne usufruisca solo il padre, e può arrivare anche a 10 se il genitore è solo; oppure a 11 complessivi per entrambe, se almeno tre di questi sono fruiti dal padre.


Benefici

Per lavoratori dipendenti

1) Corresponsione in busta paga del 100% della retribuzione media globale giornaliera: ovvero, la paga che si ottiene dividendo per trenta la retribuzione del mese precedente quello in cui inizia il congedo. Durante il congedo, il lavoratore continua a maturare i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i premi eventualmente spettanti per contratto.

2) Assoggettamento dei giorni di congedo alla contribuzione figurativa ai fini dell’anzianità di servizio. Ai lavoratori dipendenti, inoltre, non viene richiesto un periodo di anzianità contributiva minimo per poter beneficiare dell’indennità di paternità.

3) Anche per il lavoratore padre, divieto di licenziamento per la durata del congedo stesso, fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 24 co. 7 del citato T.U.).

Gli stessi benefici valgono per il congedo parentale, con l’unica differenza circa l‘indennità: pur sempre a carico dell’Inps e anticipata dal datore, essa è tuttavia pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera; inoltre, del complessivo periodo di astensione dal lavoro sono indennizzabili solo sei mesi per entrambi genitori, e in ogni caso, solo fino al sesto anno compiuto del bambino.

Per para-subordinati e autonomi

La tutela del congedo paterno si intende estesa anche a questa categoria: accedono al congedo di paternità entro i 5 mesi post- partum i primi e nei 3 i secondi, con diritto alla corresponsione delle indennità anche qualora non astenutisi concretamente dal lavoro (D. Lgs. 80/2015 in modifica gli artt. 64-69 del T.U. maternità). I parasubordinati godono di 6 mesi di congedo parentale entro i primi 3 anni di vita del bambino; gli autonomi di tre mesi nel primo anno di vita dello stesso. Le indennità sono pari all’80% (paterna) o al 30% (parentale) del reddito o del salario minimo giornaliero del relativo settore di attività autonoma, con erogazione da parte della Gestione Separata e Autonoma Inps.

Per beneficiare di queste tipologie di congedo, tuttavia, ai para-subordinati e agli autonomi è richiesto un requisito più gravoso: il possesso di 1 mese minimo di contributi nei 12 mesi precedenti il congedo, versati con aliquota maggiorata dello 0,72%.


Pagamenti

a) Anticipati in busta paga dal datore e recuperati, successivamente, a conguaglio della situazione debitoria contributiva dell’azienda nei confronti dell’Istituto

b) Erogati direttamente dall’Inps negli stessi casi previsti dal Testo Unico sulla maternità/paternità, ai lavoratori subordinati:

– con contratto a tempo determinato (il diritto all’indennità opera anche successivamente alla risoluzione del rapporto per scadere del termine, purché il congedo non inizi oltre i 60 giorni dalla scadenza)

– agricoli (non è prevista, però, la cumulabilità con l’indennità Naspi agricola)

– stagionali

– saltuari dello spettacolo

– domestici (necessario il versamento dei contributi trimestrali nei 24 mesi precedenti l’astensione)

– in Naspi o in Cassa Integrazione Guadagni (fatta eccezione per gli agricoli, c’è cumulabilità con gli altri trattamenti a sostegno del reddito tra cui Naspi, Cig e A.N.F.)


Come richiedere i congedi?

Anticipo in busta paga

Il lavoratore dipendente dovrà fare richiesta al datore del nuovo congedo obbligatorio almeno 15 giorni prima rispetto al periodo in cui intende astenersi o rispetto alla data presunta del parto; il datore provvederà a comunicare all’Inps i giorni fruiti tramite trasmissione dei flussi Uniemens.

Se invece si tratta di congedo facoltativo, oltre alla domanda deve presentare la dichiarazione di rinuncia ad un giorno di congedo sottoscritta dalla madre, sia al suo datore che a quello del padre.

Il congedo parentale va chiesto invece con preavviso di almeno 5 giorni, o di 2 giorni se da fruire in ore.

Pagamento diretto da parte dell’Inps

Secondo gli stessi termini di cui al punto 1, il lavoratore (subordinato, autonomo o para-subordinato) presenta domanda sul Sito Inps accedendo, con Pin dispositivo o Spid, al servizio desktop: Domande per Prestazioni a sostegno del reddito , personalmente o con l’assistenza di un intermediario abilitato.

Documentazione comprovante l’assenza della madre

In tutte le ipotesi di assenza o incapacità giuridica o d’agire della madre, il lavoratore deve presentare, oltre alla domanda, altresì copia della relativa certificazione medica e/o del relativo provvedimento dell’autorità giudiziaria.


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Clara Medda – Studio CdL Martina Lecis