Adeguati assetti organizzati e crisi d’impresa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dispone che l’imprenditore (sia individuale che collettivo) debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta.

Rivolgersi a un professionista esperto è necessario affinché l’azienda possa rilevare tempestivamente eventuali segnali di una possibile insorgenza della crisi. In questo articolo definiamo cosa si intende per “adeguati assetti organizzativi” e che legame esiste con la gestione dell’eventuale crisi d’impresa.

Iniziamo ricordando che nel 2019 è stato modificato l’articolo 2086 secondo comma, del codice civile, dall’art. 375 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, questo per evidenziare il legame tra la normativa civilistica e il dettato normativo del Decreto.

Leggiamo nel dettato normativo la regola in base alla quale tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Prima di continuare rispondiamo a questa domanda: cos’è la continuità aziendale?

La “continuità aziendale” si sostanzia nella capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Chiarito che come punto fermo l’imprenditore ha come obiettivo la realizzazione della continuità aziendale, evidenziamo che la normativa fa ricadere sull’imprenditore, sia in forma societaria che in forma collettiva la responsabilità di gestire l’impresa, dotandola di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati al fine di rilevare tempestivamente la crisi d’impresa e attivarsi “senza indugio” per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento per la risoluzione della crisi aziendale.

Relativamente alle idonee misure, che ogni organizzazione imprenditoriale deve predisporre, evidenziamo come le richiamate disposizioni non ne forniscano una definizione.
Nell’ambito dell’attività di gestione, si tratterà di implementare procedure che possano garantire l’efficacia e l’efficienza della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno, nonché la completezza, la tempestività e l’attendibilità dei flussi informativi tra le funzioni della società e tra queste e le funzioni di altre società del gruppo (se esistenti), nonché di individuare indici e parametri segnaletici che consentano di evidenziare segnali di allarme (al fine della emersione anticipata della crisi).

Gli assetti e le misure poste in essere dall’impresa devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di crisi;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, comma 2.

Si evidenzia come sia necessario che la cultura aziendale debba essere orientata al costante e continuo controllo in un’ottica che considera l’azienda come un sistema, nella quale diversi settori comunicano e si attivano per una gestione condivisa e prospettica. Insomma, una impresa senza vision o mission chiare non potrà mai essere gestita garantendo la continuità aziendale e di conseguenza rispettare le prescrizioni normative oggetto del presente articolo.

Quali sono gli elementi che costituiscono i segnali per prevedere e quindi gestire l’eventuale crisi?

  • esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1. Si tratta di esposizioni debitorie verso i creditori pubblici qualificati in presenza delle quali, gli stessi creditori pubblici sono tenuti ad attivarsi con la segnalazione all’imprenditore (organo di amministrazione per le società) e al presidente dell’organo di controllo contenente l’invito alla presentazione dell’istanza di composizione negoziata.

In concreto quando possiamo sostenere che l’impresa è sprovvista di un adeguato assetto organizzativo?

Prendiamo come riferimento un decreto del tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022 in relazione all’individuazione di criteri utili a definire quando l’assetto amministrativo, organizzativo e contabile istituito dalla società possa ritenersi adeguato

Costituiscono elementi che non garantiscono la presenza di adeguati assetti organizzativi, nel caso specifico:

  • assenza di un mansionario;
  • inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione del ‘impresa (es. ufficio amministrativo);
  • assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
  • mancata redazione di un budget di tesoreria;
  • mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
  • mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
  • assenza di strumenti di reportistica;
  • mancanza di un sistema che analizzi i dati di bilancio utili per la verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale;

Il concetto di adeguatezza implica la realizzazione di un’organizzazione interna che sia in grado di adeguarsi all’andamento dell’attività di impresa e, quindi, alle variazioni del rischio gestionale che questo comporta.

In conclusione, è chiaro come la cultura del controllo continuo sia necessaria per gli imprenditori solo se viene sviluppato secondo un susseguirsi di azioni quali:

  • stabilire obiettivi e strategie;
  • realizzare gli obiettivi attraverso azioni condivise e programmate;
  • analizzare i risultati raggiunti e comprendere gli scostamenti che sono stati determinati rispetto alle previsioni.

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