Devi per prima cosa sapere che nel tuo contratto, l’INPS “ti aiuta” nel pagare la malattia solo nel caso degli operai, mentre, per tutte le altre figure, l’intera retribuzione dovuta è a carico tuo (impiegati, quadri e altre figure).
Quindi:
OPERAI –> interviene l’INPS e tu paghi l’integrazione con le percentuali sotto descritte;
SOLO E SOLTANTO PER GLI OPERAI NON IN PROVA DEVI SAPERE CHE PER I GIORNI DAL 4° AL 20° L’INPS PAGA IL 50% E TU DOVRAI INTEGRARE LA DIFFERENZA, MENTRE PER I GIORNI DAL 21° AL 180° L’INPS PAGA IL 66,66% E TU DOVRAI INTEGRARE LA DIFFERENZA.
IMPIEGATI , QUADRI E LE ATRE FIGURE –> l’intera retribuzione dovuta è a carico tuo.
Quindi i tuoi operai non in prova hanno diritto ad un’integrazione dell’indennità INPS, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, mentre gli altri tuoi dipendenti hanno diritto alle stesse percentuali di netto secondo lo schema seguente:
CASO A)
Fino a 3 anni di anzianità di servizio compiuti:
- 100% per i primi 122 giorni di calendario;
- 80% per i giorni residui.
CASO B)
Da 3 a 6 anni compiuti di anzianità di servizio:
- 100% per i primi 153 giorni di calendario;
- 80% per i giorni residui.
CASO C)
Oltre i 6 anni di anzianità:
- 100% per i primi 214 giorni di calendario;
- 80% per i giorni residui.
NB: PER TUTTI I TUOI DIPENDENTI –> Tale trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o infortunio intervenuto dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
IMPORTANTE: Nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni CHE IN LINEA GENERALE SONO A CARICO TUO AL 100%, dalla quarta assenza in poi di durata non superiore a 5 giorni saranno così retribuiti:
- quarta assenza: 66% dell’intera retribuzione globale;
- quinta e successive: 50% dell’intera retribuzione globale.
Dott.ssa Martina Lecis, consulente del lavoro.