Oggi voglio condividere con voi alcuni dettagli sul reverse charge nel settore edile, in quanto parrebbe complesso, ma con il giusto supporto professionale non lo è.
E’ importante capirne il meccanismo per non incappare in spiacevoli sorprese da parte del fisco.
Il reverse charge è un meccanismo di applicazione dell’iva introdotto per contrastare le frodi nell’ambito di somministrazione illecita di manodopera e per evitare che l’acquirente detragga l’iva anche se il fornitore non ne esegue il versamento (cosiddette frodi carosello).
È applicabile solo nei casi in cui sia il cedente che il prestatore siano soggetti passivi iva.
In questo articolo tratteremo nello specifico il reverse charge in edilizia disciplinato dall’art. 17 del d.p.r n. 633/72, che si divide in due ambiti, ovvero:
- sub appalti edili (art. 17 comma 6 lettera a del dpr n. 633/72);
- prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti, di completamento e pulizia relative ad edifici ( art. 17 comma 6 lettera a ter del d.p.r 633/72).
Sub appalti edili ( art 17 comma 6 lettera a del d.p.r 633/72)
In questo caso vediamo la normativa applicata ai casi di prestazioni di servizi resi ad imprese edili che assumono la posizione di appaltatori o subappaltatori e che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
Come requisiti per poterlo applicare abbiamo:
- La prestazione deve essere di natura edile (sono escluse le prestazioni d’opera di natura intellettuale rese da professionisti, esempio: ingegneri, architetti, geometri etc.. in quanto non possono essere definite come prestazioni di manodopera);
- Vi dev’essere un contratto di subappalto o d’opera;
- Sia l’appaltatore che il subappaltatore devono operare nell’ambito edile. Per cosa si intende per ambito edile è necessario fare riferimento alla tabella CODICI ATECO 2007 (Sezione F “Costruzioni”).
La dicitura che dev’essere apposta in fattura è la seguente: “Operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell’art 17 comma 6 lettera a dpr 633/72
ESEMPIO 1
Il signor ROSSI commissiona la costruzione di un’immobile all’impresa BETA che a sua volta si rivolge all’impresa ALFA.
BETA, emetterà la fattura nei confronti del signor ROSSI applicando l’iva, mentre ALFA emetterà la fattura nei confronti di BETA, applicando il reverse charge.
Prestazioni di servizi (art. 17 comma 6 lettera a ter del d.p.r 633/72)
Sono soggette a reverse charge anche le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazioni di impianti e di completamento relative ad edifici. Per meglio identificare quali codici ateco sono coinvolti, si consiglia di verificare la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (divisione 43 della sezione F, e per i servizi di pulizia la divisione 81 della medesima sezione).
In questo caso, il reverse charge si applica indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile. Tale meccanismo, inoltre, trova applicazione a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese ad un subappaltatore o nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata la totalità dei lavori.
ESEMPIO 2
Il dottor Bianchi richiede dei lavori di finitura per il suo ambulatorio, alla ditta IMPRESA EDILE di MARIO VERDI. Quest’ultimo applicherà il reverse charge a prescindere che vi sia un contratto di subappalto.
Sperando che l’articolo vi abbia fornito spunti di riflessione e chiarito alcuni aspetti cruciali, vi invito a seguire il nostro blog per futuri aggiornamenti e nuovi interessanti argomenti.
Alla prossima!
Francesca Meloni