Malattia e quarantena covid-19, soggetti fragili

La malattia è una delle cause di sospensione giustificata del rapporto di lavoro, prevista dall’art. 2110 c.c. come tutela del diritto del lavoratore ad assentarsi per esigenze di salute, garantendogli un’apposita indennità e la conservazione del posto di lavoro per un periodo di tempo fissato dalla contrattazione collettiva.

Il DL 27/2020, con la modifica del DL 18/2020, ha previsto alcune deroghe per questo istituto, ad esempio l’azzeramento del comporto per malattia in caso di quarantena covid-19 e l’indennità di ricovero per le categorie fragili. Vediamolo insieme!

Distinguere malattia da quarantena covid-19

La malattia conclamata per covid-19 si ha quando il lavoratore accusa un malessere tale da diventare incapace temporaneamente di lavorare, proprio come avviene nella malattia ordinaria. È necessario che l’assenza venga certificata dal medico curante: viene corrisposta l’apposita indennità di malattia, vengono applicati i contributi figurativi e cominciano ad essere conteggiati i giorni del comporto, cioè si riducono i giorni utili alla conservazione del posto di lavoro (per legge, la durata massima del comporto è 180 giorni). È riconosciuta a tutti i lavoratori, anche agli iscritti alla gestione separata.

Azzeramento del comporto per quarantena covid-19

Diverso è il caso della quarantena per esposizione al contagio: anche se il lavoratore è in grado di lavorare, potrebbe risultare positivo al virus in un momento successivo, a seguito dell’accertamento con tampone molecolare. È necessario un provvedimento di isolamento individuale adottato dall’Autorità sanitaria (Asl locale). Il medico curante deve indicare i riferimenti al provvedimento al momento dell’invio del certificato telematico all’Inps; in alternativa, il soggetto in quarantena potrà inviare copia del provvedimento in un secondo momento, tramite Pec allo stesso Inps.

In questo modo, i giorni di quarantena vengono comunque coperti dall’indennità di malattia e dai contributi figurativi Inps. A differenza della malattia ordinaria, i giorni di quarantena non vengono conteggiati ai fini del calcolo del comporto. La neutralizzazione del periodo di comporto vale, però, solo per i dipendenti del settore privato.

Quali sono i casi di quarantena covid?
  • La quarantena con sorveglianza attiva per 10 giorni, per chi è stato nelle aree considerate a rischio negli ultimi 14 giorni (l’elenco viene costantemente aggiornato nel sito del Ministero della Salute, per maggiori informazioni indichiamo qui il link alla pagina ufficiale: Elenco E );
  • la quarantena precauzionale di 14 giorni, a prescindere dall’esito positivo o negativo del tampone molecolare, per chi sia stato a contatto con una persona positiva negli ultimi 14 giorni.

Categorie fragili

Nelle categorie fragili rientrano i lavoratori dipendenti (privati/pubblici) con disabilità grave (L. 104/1992), quelli affetti da immunodepressione, da patologie oncologiche, o che effettuino terapie salvavita.

  • L’assenza è giustificata dato il rischio di peggiorare le condizioni di per sè precarie, e viene coperta dall’indennità Inps per degenza ospedaliera (i primi 3 giorni sono esclusi; dal 4° al 20° giorno, spetta il 50% della retribuzione media giornaliera; dal 21° al 180° giorno il 66,66%).
  • L’indennità di malattia e la relativa contribuzione viene però decurtata di 2/5, se non vi sono figli a carico;

Il certificato del medico curante dovrà fare riferimento al verbale di riconoscimento della condizione invalidante rilasciato dalla ASL (art. 26, comma 2).

Esclusioni:

Sono esclusi dall’indennità di malattia o di ricovero:

  • I destinatari di ordinanze restrittive rivolte alla collettività, o di provvedimenti individuali ma adottati da autorità straniere;
  • coloro che prestano, su accordo con il datore, il lavoro in modalità smart working.

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Clara Medda – Studio CdL Martina Lecis