Polizze catastrofali: anche per beni in affitto e leasing

Nei precedenti articoli nei quali abbiamo trattato l’argomento, abbiamo esplicitato il contenuto della norma e gli ambiti oggettivi (quali beni) e soggettivi (chi deve stipulare) della norma.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato nel proprio sito alcune FAQ in merito all’argomento, che certamente saranno o dovranno essere normalizzate anche intervenendo sul piano normativo.

Secondo questi chiarimenti risulterebbero essere obbligate a stipulare una polizza catastrofale contro i danni da calamità naturale anche le imprese che non posseggono terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma li utilizzino per la propria attività di impresa ad altro titolo, come ad esempio in affitto o in leasing, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Di seguito riportiamo alcuni dei chiarimenti di qualche giorno fa:

Beni in affitto, leasing e noleggio

L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. 

Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro mera identificazione.

Immobili con abusi edilizi

Obbligo escluso: “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

Immobili in costruzione

I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1 , comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Polizze collettive

L’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

Adeguamento polizze in essere 

“Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”

Abitazioni ad uso promiscuo

Se l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

Veicoli iscritti al PRA

L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

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