L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali riguarda le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese le ditte individuali e le società.
Sono esclusi i professionisti e studi associati e si attendono chiarimenti se l’obbligo si applichi anche alle società semplici, che non svolgono attività d’impresa.
Il termine ultimo per adempiere all’obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. n. 202/2024, convertito dalla Legge n. 15/2025.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofali.
- Articolo 3: definisce gli eventi calamitosi e catastrofali coperti dall’assicurazione, ossia alluvioni, terremoti e frane.
- Articolo 4: stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
- Articolo 6: prevede che, per polizze fino a 30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell’assicurato non possa superare il 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.
Secondo l’articolo 1, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l’attività d’impresa, come definite dall’art. 2424 c.c., tra cui:
Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
Terreni: fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.
Fabbricati: edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.
Impianti e macchinari: macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all’attività dell’impresa.
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