Ridurre il divario di genere
E’ stato introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati: coloro che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumeranno lavoratrici in condizioni di difficoltà occupazionale possono usufruire del bonus.
Questo bonus rientra in una serie di misure mirate a ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro e favorire l’inclusione di donne che affrontano periodi di disoccupazione, in particolare quelle residenti nelle aree più svantaggiate del Mezzogiorno.
Lavoratrici svantaggiate
Per lavoratrici svantaggiate si intendono:
- donne di qualsiasi età, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES) (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Esonero previsto
La misura dell’esonero riconosciuto in base all’assunzione di tali lavoratrici è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il legislatore ha previsto un limite massimo di importo esonerabile, pari a € 650,00 mensili per ciascuna lavoratrice e nei limiti massimi di spesa autorizzati. La durata dell’agevolazione è pari a 24 mesi.
Per poter beneficiare dell’esonero, l’assunzione deve essere a tempo indeterminato e comportare un incremento occupazionale netto. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa attualmente in vigore mentre è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Incentivi strutturali per l’assunzione di donne svantaggiate
La misura consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e in particolare prevede che in caso di assunzione di donne svantaggiate, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, compresi i premi dovuti all’INAIL per un periodo massimo pari a:
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Dalla tipologia dei rapporti incentivabili sono esclusi:
- il lavoro intermittente in forza dell’episodicità delle prestazioni;
- il lavoro domestico;
- l’apprendistato in quanto fruisce di propria normativa incentivante.
Le assunzioni agevolate riguardano:
- donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Bonus assunzione vittime di violenza
Dal 2024 è stato introdotto un nuovo bonus con l’obiettivo di favorire l’occupazione delle donne vittime di violenza, nello specifico i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura denominata reddito di libertà, possono accedere ad un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi INAIL. Il legislatore ha previsto un limite massimo pari a € 8.000 annui, riparametrato su base mensile.
Con riferimento a tale tipologia di assunzione, non è necessario rispettare il requisito della realizzazione dell’incremento occupazionale netto. Resta fermo, tuttavia, il rispetto delle altre condizioni generali previste dalla normativa per la fruizione degli esoneri.
Per i rapporti di lavoro instaurati o trasformati nel corso del mese, l’importo massimo mensile (€ 8.000 : 12 = € 666,66) deve essere riproporzionato prendendo inconsiderazione 31 giorni (€ 666,66 : 31 = € 21,50).
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Tale esonero spetta con riferimento alle seguenti tipologie di assunzione e per una durata massima variabile pari a:
- 24 mesi nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 12 mesi nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;
- 18 mesi nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine.
Assunzione per sostituzione lavoratrici in maternità
L’agevolazione consiste in uno sgravio pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per una durata massima che si estende fino ad un anno di vita del bambino della lavoratrice o del lavoratore in astensione o fino a un anno dall’ingresso del minore in famiglia se adottato o in affidamento.
Lo sgravio si conclude quando varia la natura dell’assenza della lavoratrice sostituita (esempio, in caso di passaggio da un’assenza per congedo ad un’assenza per ferie accumulate durante il periodo di assenza). Si tratta di una situazione relativamente frequente che avviene senza interruzioni, ma che comporta la sospensione del beneficio.
E’ previsto che l’assunzione agevolata possa avvenire anche con un mese di anticipo rispetto all’inizio della fruizione del congedo, fatta salva la possibilità dei CCNL di prevede un periodo maggiore.
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