Auto aziendale: novità 2025 e trattamento fiscale

Cosa cambia dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato la determinazione del fringe benefit sulle auto aziendali. Nel 2024, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per la determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si applicavano ad una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI e alla quantità di emissioni di anidride carbonica, le seguenti percentuali:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

Adesso il valore del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 2025) è determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, in base al costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali

  • 20% per le ibride plug-in;
  • 10% per le elettriche;
  • 50% per le altre auto.

Per le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad essere valida, anche nel 2025, la vecchia normativa. Il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate riportante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, puoi visualizzarlo cliccando qui.

Trattamento fiscale

Le aziende concedono spesso le auto in uso ai dipendenti, come di seguito elencato:

  • veicoli concessi per uso esclusivamente personale;
  • veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale;
  • veicoli concessi per uso promiscuo.

Ricordiamo che le aziende possono anche autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio del dipendente per esigenze aziendali, riconoscendo un rimborso chilometrico. Sapendo che sono esclusi da queste considerazioni i veicoli strumentali all’attività d’impresa, che per loro natura non si prestano ad un utilizzo promiscuo da parte del dipendente e risultano pertanto essere totalmente deducibili (per esempio una automezzo) di seguito analizziamo il trattamento fiscale per ogni casistica.

Uso esclusivamente personale

Questa opzione sembra essere la più rara anche perché risulta essere la meno vantaggiosa per l’azienda. Il dipendente ha la possibilità di utilizzare l’autoveicolo per le proprie esigenze personali e per quelle della propria famiglia. Questo comporta la piena tassabilità del fringe benefit in capo a quest’ultimo.

da un lato, all’impresa è preclusa la deducibilità dei costi relativi al veicolo (stante l’assenza di vincoli di utilizzo per il dipendente, il veicolo esula completamente dalla sfera aziendale);

Per il datore di lavoro, il compenso in natura (tassato in capo al dipendente) è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi, in quanto è considerato tra le spese per le prestazioni di lavoro. Infatti, secondo quanto precisato dalla Circolare Ministeriale 48/E 1998, “ferma restando l’assoggettabilità a tassazione in capo ai dipendenti di un importo determinato secondo il criterio del costo specifico (ora valore normale) …, l’impresa potrà far concorrere tale importo, ai fini della determinazione del reddito, quale spesa per prestazione di lavoro dipendente …, nei limiti delle spese da essa sostenute”.

In sintesi, se il veicolo viene concesso esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente, la società può scaricarsi il 100 per cento dei costi nel limite del compenso in natura assoggettato ad imposizione in capo al dipendente e la parte eccedente è indeducibile (ovvero non può essere scaricata dall’azienda).

Uso esclusivamente aziendale

Nel caso in cui l’utilizzo dei veicoli avvenga, da parte del dipendente, esclusivamente per finalità aziendali, il trattamento fiscale è il seguente:

  • in capo al dipendente, non si determina alcun fringe benefit e, di conseguenza, non c’è alcun importo da tassare;
  • per l’impresa, trovano applicazione le ordinarie limitazioni previste dalla normativa presente nel TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).

Al fine di prevenire contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) riguardo l’esclusivo utilizzo aziendale del veicolo da parte del dipendente, è consigliabile che, al termine della giornata lavorativa, il dipendente riconsegni la vettura aziendale al datore di lavoro, parcheggiandola all’interno o comunque nei pressi dell’azienda.

Ai fini IVA l’imposta è detraibile:

  • nella misura forfettaria del 40 per cento, se i veicoli stradali a motore sono utilizzati solo parzialmente nell’esercizio dell’impresa;
  • per l’intero importo, se i veicoli:
    • formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad. esempio, concessionario auto);
    • sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, con onere probatorio a carico del contribuente.

Uso promiscuo

E’ frequente che l’azienda assegni l’autoveicolo in uso promiscuo al dipendente, il quale è autorizzato anche ad un uso del veicolo per fini privati. Attenzione, stiamo parlando di autoveicoli e non di automezzi, beni strumentali all’azienda e “scaricati” al 100%.

La norma non richiede che l’utilizzo promiscuo del veicolo avvenga in modo continuativo o che il veicolo sia utilizzato da parte dello stesso dipendente.

Sotto il profilo fiscale la normativa prevede per i datori di lavoro una deducibilità pari al 70 per cento delle spese di acquisto e gestione dei veicoli con limitazioni fiscali, purché dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Per poterlo scaricare al 70 per cento, senza limitazioni di importo, la normativa richiede che:

  • l’utilizzo del veicolo sia promiscuo, ossia attribuito da parte del datore di lavoro al dipendente per uso ai fini sia aziendali che personali;
  • risulti l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta;

È inoltre necessario che:

  • l’utilizzo da parte del dipendente sia provato con certezza, ad esempio, mediante l’apposizione di una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o da un contratto con data certa, da cui risulti l’assegnazione del veicolo (si veda fac simile lettera di assegnazione riportato di seguito);
  • l’utilizzo del veicolo rientri tra le mansioni del lavoratore.

Auto di proprietà del dipendente e rimborso chilometrico

L’impresa può autorizzare il dipendente ad utilizzare la propria auto per le trasferte, riconoscendogli il rimborso delle spese sostenute. In questo caso è necessario:

  • verificare se e in che misura il rimborso chilometrico configura una componente del reddito del dipendente;
  • chiarire i profili di deducibilità della spesa per il datore di lavoro.

Tassazione del dipendente

La normativa di riferimento considera non imponibili, ovvero non tassati in capo al dipendente, i rimborsi per le spese documentate relative a trasferte e missioni “al di fuori” del territorio del Comune, purché in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, considerando la percorrenza, il tipo di automezzo usato dal dipendente e il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

La qualificazione della trasferta prende come riferimento la collocazione della sede abituale di lavoro, anche quando lo spostamento del lavoratore parte dalla propria abitazione. Per saperne di più sui limiti dei rimborsi spese destinati ai dipendenti sia all’interno del comune che fuori leggi il nostro articolo sulla Gestione dei rimborsi spese dei dipendenti.

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