La riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 1° settembre 2024, coinvolge anche i contributi previdenziali.
La normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Una delle principali novità riguarda la possibilità di ricorrere ad una procedura, simile al ravvedimento operoso, per rimediare alle omissioni contributive consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
In questi casi il soggetto obbligato può infatti ora “ravvedersi” spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e versare, in un’unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. Così facendo potrà beneficiare di una riduzione della sanzione che è normalmente fissata al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti e che in caso di ravvedimento spontaneo viene ridotta al solo tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Resta invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di evasione contributiva.
INPS ha pubblicato sul suo sito internet un “simulatore”, che consente di calcolare l’importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione.
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