L’agenzia delle Entrate su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Buona lettura!
Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro
Nel caso di istanze di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro
Nel caso di istanze per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro, il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
La documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria
Le istanze per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle di importo superiore a 120 mila euro, oppure di importo fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.
In questi casi l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili considerando:
- l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’Indice Beta per i condomini.
Nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
La modulistica è accessibile sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione.
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